Impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - procedimento disciplinare - in genere - Riapertura del procedimento disciplinare ex art. 55 ter del d.lgs. n. 165 del 2001 - Presupposti - Elementi nuovi o diversi risultanti dalla sentenza penale irrevocabile di condanna - Necessità - Esclusione.
La riapertura del procedimento disciplinare ex art. 55 ter, comma 3, seconda parte, del d.lgs. n. 165 del 2001, deve avvenire se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa, non essendo necessario che da detta sentenza emergano anche elementi nuovi, ulteriori o, comunque, diversi rispetto a quelli esaminati in sede disciplinare.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 36456 del 13/12/2022 (Rv. 666298 - 01)
Corte
Cassazione
36456
2022