Indennità di amministrazione – Cass. n. 36434/2022
Impiego pubblico - impiegati di enti pubblici in genere - rapporto di impiego - trattamento economico e di quiescenza - Personale dell'Amministrazione degli affari esteri - Indennità di amministrazione - Indennità di servizio all'estero ex art. 170 del d.P.R. n. 18 del 1967 - Fattispecie antecedenti l'entrata in vigore dell'art. 1 bis del d.l. n. 138 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 148 del 2011 - Cumulabilità - Fondamento.
L'indennità di amministrazione spettante al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per il periodo di servizio all'estero è cumulabile con l'indennità integrativa speciale prevista dall'art. 170 del d.P.R. n. 18 del 1967, relativamente alle fattispecie sorte prima della entrata in vigore dell'art. 1 bis del d.l. n. 138 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 148 del 2011, avendo la Corte costituzionale, con sentenza n. 145 del 2022, dichiarato costituzionalmente illegittima tale norma nella parte in cui disponeva che il trattamento economico complessivamente spettante a tale personale, anche con riferimento allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo, non includesse l'indennità di amministrazione.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 36434 del 13/12/2022 (Rv. 666199 - 01)