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Maggiorazione per la segreteria convenzionata – Cass. n. 36639/2022

Impiego pubblico - in genere (natura, caratteri, distinzioni) - Segretario comunale - Maggiorazione per la segreteria convenzionata - Trattamento economico "pensionabile" ex art. 18 d.P.R. n. 465 del 1997 - Conservazione in caso di passaggio ad altre amministrazioni - Sussistenza - Modifiche intervenute con l'art. 3 ter del d.l. n. 136 del 2004 - Irrilevanza - Ragioni.

 

I segretari comunali transitati, per mobilità volontaria, nei ruoli di altra amministrazione (nella specie, alle dipendenze del Ministero del lavoro) hanno diritto al computo, nell'assegno "ad personam", della maggiorazione di retribuzione prevista per la titolarità di una sede di segreteria convenzionata, in virtù dell'art. 18, comma 11, del d.P.R. n. 465 del 1997, rimasto applicabile per espressa volontà del legislatore, nonostante l'entrata in vigore dell'art. 3 ter del d.l. n. 136 del 2004, conv. con modif. dalla l. n. 186 del 2004, atteso il rinvio all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, che fa salve le previsioni contenute in leggi speciali, come il citato comma 11 dell'art. 18, relativo alla garanzia di conservazione del trattamento economico.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 36639 del 14/12/2022 (Rv. 666306 - 01)

 

Corte

Cassazione

36639

2022