Efficacia meramente dichiarativa – Cass. n. 37430/2022
Impiego pubblico - impiegati dello stato - in genere - Partecipazione a concorso - Riconoscimento in Italia di titolo di studio conseguito all'estero ex art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, "ratione temporis" applicabile - Efficacia meramente dichiarativa – Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Il procedimento di riconoscimento in Italia di un titolo di studio conseguito all'estero ai fini della partecipazione a concorso, ex art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, "ratione temporis" applicabile, ha efficacia meramente dichiarativa, mirando ad accertare stati o qualità già esistenti nella sfera giuridica soggettiva di colui il quale richiede l'equipollenza, con l'effetto giuridico, non già di creare "ex novo", e quindi "ex nunc", il titolo di studio dichiarato equivalente ad uno di quelli esistenti all'interno dell'ordinamento italiano, bensì d'imporre alla P.A. procedente di considerarne la perfetta equivalenza nell'ambito del procedimento concorsuale, assumendone per certi l'enunciato, la titolarità ed il "dies a quo" del conseguimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva rigettato la domanda della lavoratrice di disapplicazione del provvedimento di decadenza e risoluzione contrattuale, in quanto il titolo di laurea conseguito presso una università di Malta, il cui decreto di riconoscimento del MIUR era stato emanato successivamente alle prove concorsuali, non aveva valore legale in Italia all'epoca della domanda, ed accolto il motivo di ricorso fondato sulla violazione ed errata applicazione dell'art. 45 T.F.U.E., come interpretato da Corte Giustizia UE 6 ottobre 2015, C-298-14, avendo vagliato l'amministrazione anche l'equipollenza del titolo ai fini della procedura concorsuale).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 37430 del 21/12/2022 (Rv. 666216 - 01)