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Indennità integrativa speciale – Cass. n. 3844/2023

Impiego pubblico - impiegati dello stato - indennità - in genere - Ministero della difesa - Dipendenti civili - Periodo di servizio all'estero - Assegno di sede - Indennità integrativa speciale - Cumulabilità - Esclusione - Fondamento.

 

Al personale civile del Ministero della difesa, per il periodo di servizio all'estero, non va corrisposta, in aggiunta all'assegno di sede, l'indennità integrativa speciale e ciò in quanto a detti dipendenti, per effetto del rinvio contenuto, dapprima, nell'art. 4 della l. n. 838 del 1973 e, poi, nell'art. 1809 del d.lgs. n. 66 del 2010, si applica l'art. 170 del d.P.R. n. 18 del 1967, come autenticamente interpretato dall'art. 1 bis del d.l. n. 138 del 2011, conv. con modif, dalla l. n. 148 del 2011.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 3844 del 08/02/2023 (Rv. 666630 - 01)

 

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Cassazione

3844

2023