Passaggio ad altro ruolo o ad altra amministrazione M.I.U.R. – Cass. n. 6663/2023
Impiego pubblico - impiegati dello stato - stipendi - passaggio ad altro ruolo o ad altra amministrazione M.I.U.R. - Contratti a termine - Differenze stipendiali - Art. 2126 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
In tema di abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato da parte del M.I.U.R., ai fini del diritto al pagamento delle differenze stipendiali in ragione dell'anzianità di servizio maturata, è da escludere l'applicabilità dell'art. 2126 c.c., norma che riguarda una dinamica, quella della prestazione di fatto del lavoro sulla base di presupposti giuridicamente invalidi, che è del tutto estranea alla questione della maturazione di differenze stipendiali, a titolo retributivo pieno, in ragione del maturare dell'anzianità per effetto del succedersi di contratti a termine, della cui piena validità, nel periodo in cui le prestazioni sono state rese, non vi è, invece, questione.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 6663 del 06/03/2023 (Rv. 666980 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2126