Impugnativa della sanzione disciplinare – Cass. n. 6660/2023
Impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - procedimento disciplinare - rapporti con il giudizio penale - sanzioni disciplinari - in genere - Impugnativa della sanzione disciplinare - Prove assunte nel giudizio penale - Sentenza di assoluzione non definitiva - Vincolatività nel giudizio civile - Esclusione - Sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 653, comma 1, c.p.p. passata in giudicato - Obblighi conformativi del giudice e della P.A. - Sussistenza.
Il giudice civile, investito dell'impugnazione della sanzione disciplinare, non è vincolato né alla valutazione degli elementi istruttori compiuta in sede penale, né al "dictum" della sentenza di assoluzione non definitiva, quand'anche pronunziata con la formula "perché il fatto non sussiste"; al contrario, l'assoluzione ai sensi dell'art. 653, comma 1, c.p.p., se passata in giudicato, da un lato impone al giudice del lavoro di conformarsi ad essa e, dall'altro, consente, a richiesta, la riapertura del procedimento disciplinare, il cui esito, del pari, deve adeguarsi alla statuizione penale.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 6660 del 06/03/2023 (Rv. 667034 - 01)