Esimente generalizzata per illeciti commessi dal lavoratore – Cass. n. 9148/2023
Impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - procedimento disciplinare - in genere - Segnalazione ex art. 54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 (c.d. "whistleblowing") - Tutela del dipendente - Contenuto - Esimente generalizzata per illeciti commessi dal lavoratore - Esclusione - Rilevanza ai fini della scelta della sanzione - Configurabilità.
La normativa di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, ex art. 54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, come introdotto dalla l. n. 190 del 2012 (c.d. "whistleblowing"), salvaguarda il lavoratore da reazioni ritorsive dirette ed indirette provocate dalla sua denuncia e dall'applicazione di sanzioni disciplinari ad essa conseguenti, ma non istituisce un'esimente generalizzata per tutte le violazioni disciplinari che il dipendente, da solo o in concorso con altri, abbia commesso, al più potendosi valorizzare - ai fini della scelta della sanzione da irrogare - il suo ravvedimento operoso e l'attività collaborativa svolta nella fase di accertamento dei fatti.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 9148 del 31/03/2023 (Rv. 667173 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2106