Società "in house" - Applicabilità "ratione temporis" dell'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008 - Contratto di collaborazione a progetto illegittimo - Conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Inammissibilità.
Per le società "in house", a cui sia applicabile "ratione temporis" l'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008, il reclutamento del personale avviene con i divieti e le limitazioni previsti per le pubbliche amministrazioni, in applicazione dei criteri pubblicistici di trasparenza, oggettività e imparzialità stabiliti dall'art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, sicché è inammissibile la conversione di un contratto di collaborazione a progetto illegittimo in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 420 del 05/01/2024 (Rv. 669693-01)