Impiegati dello stato - ammissione a dottorato di ricerca senza borsa di studio - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 1066 del 10/01/2024 (Rv. 669771-01)
Aspettativa - Pubblico dipendente - Cessazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione di provenienza nei due anni successivi al conseguimento del dottorato - Ripetizione degli importi - Esclusione - Modifica dell'art. 2, comma 1, della l. n. 476 del 1984 operata dal d.lgs. n. 119 del 2011 - Portata meramente interpretativa - Sussistenza.
Il dipendente pubblico ammesso a frequentare corsi di dottorato di ricerca, che non fruisca di borsa di studio o rinunci alla stessa, non è tenuto alla restituzione delle somme percepite nell'ipotesi di dimissioni dall'amministrazione pubblica di provenienza nei due anni successivi al conseguimento del dottorato, poiché la modifica apportata dall'art. 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 119 del 2011 all'art. 2, comma 1, della l. n. 476 del 1984 - con cui è stabilita la ripetizione di dette somme ove cessi il rapporto di lavoro o di impiego con "qualsiasi" amministrazione pubblica - assume valenza esplicativa di un significato già insito nella norma originaria, ratione temporis applicabile, la quale, deponendo nel senso che l'obbligo di restituzione era ricondotto all'ipotesi di dimissioni dall'amministrazione tout court, senza alcuna precisazione, evidenziava la voluntas legis di "trattenere" nel settore pubblico risorse qualificate, anche se in amministrazione differente da quella originaria, con l'effetto di collegare l'obbligo di restituzione solo all'ipotesi in cui l'interessato intendesse "disperdere" l'investimento pubblico passando al settore privato.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 1066 del 10/01/2024 (Rv. 669771-01)