Contratti collettivi del comparto agenzie fiscali 2002-2005 e 2006-2009 - Progressione economica orizzontale - Diritto alla progressione - Presupposto della permanenza in servizio all'atto dell'approvazione della graduatoria - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Nell'ambito del comparto Agenzie Fiscali, l'avanzamento economico - connesso alla progressione orizzontale disciplinata dal c.c.n.l. del 28 maggio 2004, come integrato dal c.c.n.l. del 10 aprile 2008 - compete anche ai dipendenti in pensione alla data dell'approvazione della graduatoria, in quanto le parti collettive non hanno previsto la permanenza in servizio quale presupposto necessario ai fini della fruizione del beneficio economico, né detto requisito può dirsi immanente nelle finalità della progressione, corrispettive e premiali, oltre che incentivanti.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 4154 del 15/02/2024 (Rv. 670047-01)