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Impiegati dello stato - disciplina – procedimento disciplinare - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 9138 del 05/04/2024 (Rv. 671182-02)

Segnalazione ex art. 54-bis d.lgs. n. 165 del 2001 ratione temporis applicabile (c.d. "whistleblowing") - Denuncia presentata all'Autorità nazionale anticorruzione - Sua comunicazione anonima ad organi di stampa - Modalità eccedenti la finalità dell'eliminazione dell'illecito - Configurabilità della fattispecie di cui all'art. 3, comma 3, l. n. 179 del 2017, ratione temporis applicabile - Bilanciamento in concreto con il diritto alla libertà di espressione e di critica - Diritto alla protezione dell'informatore - Esclusione - Fattispecie.

In tema di segnalazione di condotte illecite ai sensi dell'art. 54-bis d.lgs. n. 165 del 2001 (ratione temporis applicabile), la comunicazione anonima ad organi di stampa dell'avvenuta denuncia all'Autorità nazionale anticorruzione di fatti oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio rientra nell'espressa previsione di cui all'art. 3, comma 3, della l. n. 179 del 2017 (ratione temporis applicabile), sicché la loro rivelazione con modalità eccedenti la finalità dell'eliminazione dell'illecito esclude il diritto alla protezione dell'informatore secondo un bilanciamento di interessi da operare in concreto con il diritto alla libertà di espressione e di critica. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato la fondatezza dell'addebito disciplinare mosso ad un lavoratore per avere reso disponibile ad un giornalista i contenuti di una denuncia, presentata in qualità di whistleblower all'Autorità nazionale anticorruzione, di fatti coperti da segreto aziendale, la cui rivelazione è stata accertata essere avvenuta al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto al fine dell'eliminazione dell'illecito oggetto di segnalazione).

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 9138 del 05/04/2024 (Rv. 671182-02)