Impiegati dello stato - stipendi - aumenti periodici - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 12507 del 08/05/2024 (Rv. 670932-01)
Personale scolastico assunto con contratti a termine - Disposizioni contrattuali che negano la progressione stipendiale - Contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE - Sussistenza - Conseguenze - Disapplicazione - Mancanza del titolo abilitante - Rilevanza - Esclusione.
Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE (di diretta applicazione) impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato, senza che rilevi, ai fini del riconoscimento dell'anzianità, la mancanza del titolo abilitante, dovendosi considerare, ai predetti fini, la sola identità delle mansioni svolte dal docente precario e da quello di ruolo.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 12507 del 08/05/2024 (Rv. 670932-01)