Impiegati dello stato - incompatibilità (con altri impieghi, professioni, cariche ed attività) - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 9801 del 11/04/2024 (Rv. 670684-01)
Accettazione cariche sociali - Società cooperative - Incarico extraistituzionale - Autorizzazione - Necessità - Gratuità - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
Nel pubblico impiego contrattualizzato, l'accettazione di una carica sociale, nella specie di presidente del consiglio di amministrazione di una cooperativa, se pur non ricade nelle ipotesi di incompatibilità assoluta di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957, in ragione della deroga prevista dall'art. 61 del medesimo decreto, costituisce un incarico extraistituzionale il cui svolgimento, al fine di valutarne la compatibilità con il rapporto di lavoro, necessita della preventiva autorizzazione datoriale ex art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001, anche in caso di gratuità, tanto al fine di verificare il rispetto dei principi costituzionali di esclusività del rapporto, oltre che di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. (Principio affermato in relazione agli addetti al comparto sanità, per i quali il conflitto di interessi va altresì verificato anche ai sensi dell'art. 4, comma 7, della l. n. 412 del 1991, richiamato dall'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 9801 del 11/04/2024 (Rv. 670684-01)