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Impiegati dello stato - stipendi - passaggio ad altro ruolo o ad altra amministrazione - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 9370 del 08/04/2024 (Rv. 670680-01)

Dipendente dell'Agenzia del demanio - Trasferimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze prima dell'entrata in vigore dell'art. 30, comma 2- quinquies, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Diritto all'assegno ad personam - Condizioni.

Al dipendente trasferito dall'Agenzia del demanio al Ministero dell'Economia e Finanze, in virtù dell'esercizio del diritto di opzione di cui all' art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 173 del 2003, prima dell'introduzione del comma 2-quinquies nell'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, compete un assegno ad personam riassorbibile tutte le volte in cui il trattamento retributivo fondamentale e accessorio, fisso e continuativo, dovutogli dal Ministero risulti complessivamente inferiore a quello goduto presso l'Agenzia, senza che assuma rilievo che l'effettività del trasferimento sia successiva all'entrata in vigore del citato comma 2-quinquies.

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 9370 del 08/04/2024 (Rv. 670680-01)