Passaggio tra amministrazioni ex art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001 - Trattamento giuridico ed economico - Individuazione - Assegni ad personam - Riassorbimento - Modalità.
In caso di passaggio da una amministrazione ad un'altra ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, al dipendente transitato si applica il trattamento giuridico ed accessorio previsto dai contratti collettivi del comparto di destinazione, non giustificandosi una disparità tra dipendenti dello stesso ente in ragione della provenienza, salvo che per gli assegni ad personam, attribuiti al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius, riassorbibili in ragione degli incrementi del trattamento economico complessivo dei dipendenti dell'amministrazione cessionaria, senza che il riconoscimento di voci di retribuzione accessoria previste solo presso l'Amministrazione di destinazione, nella specie l'indennità di amministrazione, escluda il raffronto tra i due trattamenti economici di base ai fini della verifica dei presupposti per il riassorbimento.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 13318 del 14/05/2024 (Rv. 671199-01)