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Impiegati dello stato - Riammissione in servizio -Art. 132 d.P.R. n. 3 del 1957 - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 13957 del 20/05/2024 (Rv. 671414-01)

Comparto scuola - Art. 115, comma 3, d.P.R. n. 417 del 1974 - Effetti - Reviviscenza del precedente rapporto di lavoro - Esclusione - Fondamento - Costituzione di un nuovo rapporto - Attribuzione del ruolo già ricoperto e dell'anzianità pregressa - Irrilevanza - Fattispecie.

Nel rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. la riammissione in servizio non dà luogo alla reviviscenza del rapporto di lavoro cessato, ma alla costituzione di uno nuovo, anche se disposizioni di legge, quali l'art. 132 d.P.R. n. 3 del 1957, o di contratto collettivo, prevedono la riammissione nel ruolo precedentemente ricoperto oppure, come l'art. 115, comma 3, d.P.R. n. 417 del 1974 per il comparto scuola, l'attribuzione dell'anzianità pregressa. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento a dipendente della scuola pubblica riammesso in servizio nel 2004, sei anni dopo le dimissioni, aveva escluso la reviviscenza del rapporto di lavoro cessato e applicato la disciplina inderogabile di cui all'art. 2, comma 5, l. n. 335 del 1995, che aveva superato il disposto dell'art. 4 d.P.R. n. 1032 del 1973 in materia di riliquidazione e supplemento dell'indennità di buonuscita).

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 13957 del 20/05/2024 (Rv. 671414-01)