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Impiegati dello stato - aspettativa - Pubblico dipendente - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 14456 del 23/05/2024 (Rv. 671212-01)

Ammissione a dottorato di ricerca - Aspettativa - Disciplina previdenziale applicabile - Differenziazione in base alla fruizione o meno di borsa di studio - Conseguenze.

Nel caso di ammissione del pubblico dipendente a dottorato di ricerca, la disciplina previdenziale applicabile varia a seconda che egli fruisca o meno di borsa di studio, sicché nell'ipotesi di dottorato con borsa, nella quale il pubblico dipendente viene collocato in aspettativa senza retribuzione a carico dell'amministrazione di appartenenza, quest'ultima non è tenuta a contribuzione per tale periodo ed il dipendente deve provvedere autonomamente ad iscriversi alla gestione separata INPS e ad effettuare i versamenti contributivi per la quota a suo carico, ex art. 2 della legge n. 335 del 1995, ferma l'utilità dell'incarico ai fini della progressione di carriera, previdenziali e pensionistici.

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 14456 del 23/05/2024 (Rv. 671212-01)