Impiegati regionali, provinciali, comunali - indennità - varie - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 14781 del 27/05/2024 (Rv. 671228-01)
Dirigenza del Comparto Regioni-Autonomie locali - Fondo per la dirigenza ex art. 26 del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999 - Determinazione in base alle posizioni effettivamente coperte - Utilizzabilità per l'erogazione delle indennità spettanti ai dirigenti degli enti locali assunti con contratto a tempo determinato - Sussistenza - Ragioni.
Il fondo per la dirigenza ex art. 26 del c.c.n.l. area della dirigenza del comparto Regioni- Autonomie locali del 23 dicembre 1999 è determinato tenendo conto delle posizioni dirigenziali effettivamente coperte nell'organico dell'ente e deve essere utilizzato anche per le indennità spettanti ai dirigenti assunti con contratto a tempo determinato, poiché a costoro è applicabile la disciplina normativa e contrattuale dei rapporti a tempo indeterminato compatibile con la natura a termine dell'incarico, per effetto del richiamo di cui all'art. 110 TUEL e del divieto di trattamento differenziato del lavoratore a termine, se non giustificato da ragioni obbiettive, posto dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato attuato con la Direttiva 1999/70/CE.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 14781 del 27/05/2024 (Rv. 671228-01)