Impiegati dello stato - disciplina - procedimento disciplinare - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 14896 del 28/05/2024 (Rv. 671219-01)
Decadenza dall'azione disciplinare ex art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Termine di conclusione del procedimento disciplinare - Decorrenza dalla data di acquisizione della notizia dell'infrazione - Individuazione del termine a quo nel compimento del primo o di ulteriori atti istruttori - Rilevanza - Fondamento - Valutazione ex ante - Sussistenza - Fattispecie.
Il termine perentorio di conclusione del procedimento disciplinare previsto dall'art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001, ratione temporis applicabile, decorre dall'acquisizione della notizia dell'infrazione, da individuarsi all'esito di tutti quegli accertamenti che, secondo una valutazione di ragionevolezza da compiersi ex ante, avrebbero potuto apportare elementi utili alla contestazione della condotta addebitata, o di quelle connesse, nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza della sanzione. (Nella specie, la S.C. ha affermato la corretta individuazione da parte del giudice d'appello della decorrenza di detto termine in corrispondenza del compimento non del primo atto istruttorio utile per la contestazione, ma di un ulteriore atto successivo idoneo, in astratto ed ex ante, non solo a colorare di maggior disvalore l'illecito contestato, ma anche a verificare ulteriori condotte connesse).
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 14896 del 28/05/2024 (Rv. 671219-01)