impugnazioni civili - Termine breve per la notifica del ricorso per cassazione nei confronti di amministrazione statale - Decorrenza dalla notificazione della sentenza presso l'Avvocatura dello Stato nel distretto di emissione della sentenza stessa - Corte di Cassazione Sez.3, Sentenza n.13373 del 12/06/2014
Il termine perentorio di sessanta giorni per la notifica del ricorso per cassazione, previsto dall'art. 325, ultimo comma, cod. proc. civ., decorre - ove controparte sia l'amministrazione dello Stato - dalla notificazione della sentenza presso l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che l'ha pronunciata, a norma della prescrizione contenuta nell'art. 11, secondo comma, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, recante T.U. delle leggi sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato.
Corte di Cassazione Sez.3, Sentenza n.13373 del 12/06/2014