Impugnazioni civili - appello - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12900 del 09/06/2014
Domanda di risarcimento dei danni da circolazione stradale - Mancata determinazione del "quantum" - Presunzione di competenza del giudice adito - Sentenza del giudice di pace - Appellabilità - Riduzione del "petitum" in corso di causa nei limiti del giudizio secondo equità - Irrilevanza.
La domanda di risarcimento del danno da circolazione stradale proposta dinanzi al giudice di pace senza determinazione del "quantum", si presume, in difetto di tempestiva contestazione, di competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 cod. proc. civ., e, quindi, pari all'importo massimo previsto dall'art. 7, secondo comma, cod. proc. civ. Ne consegue che la sentenza emessa dal giudice di pace è impugnabile, ai sensi dell'art. 339 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), con l'appello, senza che assuma rilievo l'eventuale riduzione del "petitum" nei limiti del valore per la pronuncia secondo equità, operata dall'attore in corso di causa, in quanto il momento determinante ai fini della individuazione della competenza è quello della proposizione della domanda.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12900 del 09/06/2014