impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - consiglio di stato – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1013 del 20/01/2014
Provvedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Sindacato di legittimità del giudice amministrativo - Contenuto - Verifica diretta dei fatti posti a fondamento del provvedimento - Profili tecnici - Estensione della verifica - Limiti - Coinvolgimento di opinioni e apprezzamenti contraddistinti da un oggettivo margine di opinabilità - Conseguenza - Verifica della sola non esorbitanza dai suddetti margini di opinabilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1013 del 20/01/2014
Il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sui provvedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato comporta la verifica diretta dei fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato e si estende anche ai profili tecnici, il cui esame sia necessario per giudicarne della legittimità, salvo non includano valutazioni ed apprezzamenti che presentano un oggettivo margine di opinabilità (come nel caso della definizione di mercato rilevante nell'accertamento di intese restrittive della concorrenza), nel qual caso il sindacato, oltre che in un controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza della motivazione del provvedimento impugnato, è limitato alla verifica della non esorbitanza dai suddetti margini di opinabilità, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello dell' Autorità Garante.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1013 del 20/01/2014