impugnazioni civili - appello - domande - nuove - "causa petendi et petitum" - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1857 del 02/02/2015
Domanda di ammissione al passivo fondata su diritto eterodeterminato - Opposizione allo stato passivo prospettando un diverso fatto costitutivo del diritto - Mutamento della "causa petendi" - Conseguenze - Inammissibilità della domanda - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1857 del 02/02/2015
Il giudizio di opposizione allo stato passivo ha natura impugnatoria ed è retto dal principio dell'immutabilità della domanda, sicché il creditore è vincolato a quella proposta con la sua istanza di ammissione al passivo. Ne consegue che, ove il creditore si sia affermato titolare di un diritto eterodeterminato, ed in sede di opposizione abbia invocato un diverso fatto costitutivo del proprio diritto, il giudice è tenuto a verificare se la domanda debba essere qualificata come nuova e, perciò, inammissibile. (Nella specie, il creditore con l'istanza di ammissione al passivo aveva allegato il proprio diritto ad un "contributo promozionale" con riguardo ad un contratto per l'anno 2004, mentre nel giudizio di opposizione aveva richiesto il medesimo credito per l'anno 2005, su una asserita, e completamente nuova, proroga contrattuale).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1857 del 02/02/2015