impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - commissioni tributarie - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 8830 del 16/04/2014 bis
Sentenze delle commissioni tributarie emesse in sede di giudizio di ottemperanza - Ricorso per cassazione ex art. 70, comma 10, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Limiti - Violazione "delle norme sul procedimento" - Nozione. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 8830 del 16/04/2014
La disposizione di cui all'art. 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546 - a mente della quale il ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza è ammesso per "violazione delle norme del procedimento" - va interpretata nel senso che è possibile denunciare alla Suprema Corte non soltanto la violazione delle norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro "error in procedendo" in cui sia incorso il giudice dell'ottemperanza e, in particolare, il mancato o difettoso esercizio del potere - dovere di interpretare ed eventualmente integrare il "dictum" costituito dal giudicato cui l'amministrazione non si sia adeguata o l'omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 8830 del 16/04/2014