impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - interesse al ricorso - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15676 del 09/07/2014
"Error in procedendo" - Configurabilità - Condizioni - Erronea forma del provvedimento - Indicazione dello specifico e concreto pregiudizio del diritto alla difesa - Necessità - Omissione - Inammissibilità. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15676 del 09/07/2014
I vizi dell'attività del giudice che possano comportare la nullità della sentenza o del procedimento, rilevanti ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non sono posti a tutela di un interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma a garanzia dell'eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza del denunciato "error in procedendo", con conseguente onere dell'impugnante di indicare il danno concreto arrecatogli dall'invocata nullità processuale, sicché quando il ricorrente non chiarisce quale pregiudizio sia derivato alla sua difesa dal provvedimento declinatorio della competenza, adottato dal giudice di merito nella forma della sentenza e non dell'ordinanza, l'impugnazione è inammissibile.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15676 del 09/07/2014