impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 15272 del 03/07/2014
Principio di ultrattività del rito - Prosecuzione del giudizio nelle medesime forme - Necessità - Causa soggetta al rito del lavoro - Erronea trattazione col rito ordinario - Appello - Proposizione con citazione - Necessità - Erronea proposizione con ricorso - Tempestività del gravame - Criteri di valutazione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 15272 del 03/07/2014
Il principio di ultrattività del rito postula che in caso di erronea scelta dello stesso, non corretta dal giudice attraverso ordinanza di mutamento del rito, il giudizio debba proseguire in appello nelle stesse forme, quantunque erronee. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia svolto con il rito ordinario anziché con quello del lavoro, l'appello deve essere proposto sempre con citazione e non con ricorso, e, ai fini della verifica della tempestività del gravame, ai sensi dell'art. 327 cod. proc. civ., occorre fare riferimento alla data della notifica del ricorso alla controparte e non del deposito dello stesso in cancelleria.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 15272 del 03/07/2014