Termini a mese o anno - Denominazione dei giorni secondo il calendario comune - Rilevanza - Conseguenze - Termine annuale per l'impugnazione delle sentenze - Scadenza nel giorno dello stesso mese e con lo stesso numero. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16485 del 18/07/2014
Per il computo dei termini a mese o ad anno si osserva il calendario comune, facendo riferimento al nome e al numero attribuiti, rispettivamente, a ciascun mese e giorno. Ne consegue che la scadenza del termine annuale per l'impugnazione delle sentenze - nelle controversie di lavoro, a cui non è applicabile la sospensione feriale dei termini - coincide con lo spirare del giorno (dell'anno successivo) avente la stessa denominazione, quanto a mese e numero, di quello in cui la sentenza è stata depositata.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16485 del 18/07/2014