Rito camerale - Termine ordinatorio per la notifica del ricorso - Inosservanza - Costituzione del convenuto - Sanatoria ex art. 156 cod. proc. civ. - Improcedibilità del reclamo - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16677 del 22/07/2014
Il reclamo proposto alla corte d'appello avverso il provvedimento camerale adottato dal tribunale (nella specie in sede di revisione delle condizioni di separazione dei coniugi) non è improcedibile se il convenuto si sia regolarmente costituito in giudizio, così sanando ex art. 156 cod. proc. civ. il vizio derivante dal mancato rispetto del termine ordinatorio assegnato al reclamante per la notificazione del ricorso e non prorogato con istanza proposta prima della sua scadenza.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16677 del 22/07/2014