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impugnazioni civili‭ ‬-‭ ‬cassazione‭ (‬ricorso per‭) ‬-‭ ‬motivi del ricorso‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬25343‭ ‬del‭ ‬28/11/2014‭

Deduzione della valutazione negativa del giudice di merito circa la rilevanza e non fondatezza di una questione di legittimità costituzionale‭ ‬-‭ ‬Inammissibilità‭ ‬-‭ ‬Limiti‭ ‬-‭ ‬Presunzione della deduzione come relativa al capo o punto della sentenza regolato dalla norma denunciata‭ ‬-‭ ‬Ammissibilità.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬25343‭ ‬del‭ ‬28/11/2014‭


Non può costituire motivo di ricorso per cassazione la valutazione negativa del giudice di merito circa la rilevanza e la non fondatezza di una questione di legittimità costituzionale,‭ ‬perché il relativo provvedimento‭ (‬benché eventualmente ricompreso,‭ ‬da un punto di vista formale,‭ ‬in una sentenza‭) ‬ha carattere puramente ordinatorio,‭ ‬essendo riservato il relativo potere decisorio alla Corte costituzionale,‭ ‬e,‭ ‬d'altra parte,‭ ‬la stessa questione può essere riproposta in ogni grado di giudizio.‭ ‬Tuttavia,‭ ‬si deve presumere che le doglianze relative alle deliberazioni assunte dal giudice di merito sulla questione di legittimità costituzionale non si presentino come‭ ‬fine a se stesse,‭ ‬ma abbiano funzione strumentale in relazione all'obiettivo di conseguire una pronuncia più favorevole di quella resa con la sentenza impugnata,‭ ‬e che,‭ ‬quindi,‭ ‬l'impugnazione investa sostanzialmente,‭ ‬sia pure in forma ellittica,‭ ‬il capo o‭ ‬il punto della sentenza regolato dalla norma giuridica la cui costituzionalità‭ ‬è contestata.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬25343‭ ‬del‭ ‬28/11/2014‭