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impugnazioni civili‭ ‬-‭ ‬cassazione‭ (‬ricorso per‭) ‬-‭ ‬motivi del ricorso‭ ‬-‭ ‬questioni nuove‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26906‭ ‬del‭ ‬19/12/2014‭

Deduzione in cassazione di norme diverse da quelle invocate nei giudizi di merito‭ ‬-‭ ‬Ammissibilità‭ ‬-‭ ‬Limiti‭ ‬-‭ ‬Necessità dell'esame dei presupposti di fatto per l'applicazione della diversa normativa richiamata‭ ‬-‭ ‬Esclusione‭ ‬-‭ ‬Fattispecie.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26906‭ ‬del‭ ‬19/12/2014


La deduzione per la prima volta nel giudizio di legittimità di una diversa normativa rispetto a quella invocata nei gradi di merito‭ ‬è ammissibile,‭ ‬salvo che non comporti il necessario esame dei presupposti di fatto richiesti dalla diversa disciplina per la riconoscibilità in capo al ricorrente del diritto controverso.‭ ‬(Nella specie,‭ ‬il ricorrente,‭ ‬nel corso del giudizio di merito aveva invocato la legge‭ ‬23‭ ‬dicembre‭ ‬1996,‭ ‬n.‭ ‬662‭ ‬per il riconoscimento del diritto di prelazione su un immobile di edilizia residenziale pubblica adibito ad attività commerciale,‭ ‬mentre,‭ ‬in sede di legittimità,‭ ‬aveva,‭ ‬per la prima volta,‭ ‬dedotto l'applicabilità dell'art.‭ ‬1,‭ ‬commi‭ ‬2‭ ‬bis,‭ ‬15‭ ‬e‭ ‬16,‭ ‬della legge‭ ‬24‭ ‬dicembre‭ ‬1993,‭ ‬n.‭ ‬560,‭ ‬che riconduce il diritto di prelazione del locatario di siffatti immobili alla sussistenza di una serie di presupposti di fatto,‭ ‬mai esaminati nei gradi precedenti per il diverso‭ "‬thema decidendum‭" ‬e‭ "‬thema probandum‭")‬.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26906‭ ‬del‭ ‬19/12/2014‭