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impugnazioni civili‭ ‬-‭ ‬cassazione‭ (‬ricorso per‭) ‬-‭ ‬deposito di atti‭ ‬-‭ ‬di documenti nuovi‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬25655‭ ‬del‭ ‬04/12/2014‭

Ricorso proposto nella qualità di erede della parte costituita nel precedente giudizio di merito‭ ‬-‭ ‬Legittimazione processuale‭ ‬-‭ ‬Prova documentale‭ ‬-‭ ‬Necessità‭ ‬-‭ ‬Termine per la produzione documentale‭ ‬-‭ ‬Precisazione delle conclusioni‭ ‬-‭ ‬Ammissibilità‭ ‬-‭ ‬Comparsa conclusionale‭ ‬-‭ ‬Esclusione.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬25655‭ ‬del‭ ‬04/12/2014‭


In caso di decesso della parte costituita nel precedente giudizio di merito,‭ ‬colui il quale abbia proposto appello assumendo di esserne l'erede può‭ (‬secondo la normativa anteriore alla legge‭ ‬26‭ ‬novembre‭ ‬1990,‭ ‬n.‭ ‬353,‭ ‬applicabile‭ "‬ratione temporis‭") ‬allegare e documentare,‭ ‬anche in assenza di eccezione di controparte,‭ ‬la propria legittimazione processuale non oltre la precisazione delle conclusioni e la rimessione della causa al collegio,‭ ‬ossia‭ ‬fino a quando la trattazione orale della causa non sia stata chiusa,‭ ‬con la conseguenza che la produzione documentale attuata solo con il deposito della comparsa conclusionale si rivela tardiva e,‭ ‬quindi,‭ ‬inammissibile.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬25655‭ ‬del‭ ‬04/12/2014‭