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impugnazioni civili‭ ‬-‭ ‬impugnazioni in generale‭ ‬-‭ ‬interesse all‭'‬impugnazione‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬3,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬25712‭ ‬del‭ ‬04/12/2014‭

Modalità di valutazione‭ ‬-‭ ‬Utilità concreta derivante in via diretta dall'accoglimento del gravame‭ ‬-‭ ‬Necessità‭ ‬-‭ ‬Interesse di fatto alla‭ ‬riforma del capo sulle spese‭ ‬-‭ ‬Irrilevanza‭ ‬-‭ ‬Condizioni e limiti.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬3,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬25712‭ ‬del‭ ‬04/12/2014‭


L'interesse all'impugnazione va apprezzato in ragione della concreta utilità che la parte può direttamente conseguire dall'eventuale accoglimento dei motivi di gravame e non può consistere in un interesse di fatto all'eventuale riforma del capo sulle spese,‭ ‬salvo che oggetto di impugnazione non sia lo stesso capo di condanna alle spese o che non si espliciti che esse costituiscano la ragione fondante dell'impugnazione avanzata per altri motivi.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬3,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬25712‭ ‬del‭ ‬04/12/2014‭