impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 22726 del 24/10/2014
Procedimento camerale di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo - Decreto della corte d'appello pronunciato in giudizio instaurato dopo il 4 luglio 2009 - Ricorso per cassazione - Qualificazione come ricorso ordinario - Conseguenze - Decadenza semestrale dell'impugnazione ex art. 327 cod. Proc. Civ. - Applicabilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 22726 del 24/10/2014
L'impugnazione per cassazione contro il provvedimento emesso dalla corte d'appello sulla domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, in giudizio instaurato dopo l'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, ancorché con riguardo a procedimento presupposto iniziato precedentemente, ha natura di ricorso ordinario, sicché comporta l'applicazione della decadenza per il decorso del termine semestrale dalla pubblicazione della decisione, di cui all'art. 327, primo comma, cod. Proc. Civ., nella formulazione vigente, in quanto il procedimento previsto dall'art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, non è la prosecuzione del giudizio presupposto, ma costituisce, rispetto ad esso, giudizio autonomo, da proporre mediante deposito della domanda presso la cancelleria della corte d'appello.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 22726 del 24/10/2014