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impugnazioni civili‭ ‬-‭ ‬cassazione‭ (‬ricorso per‭) ‬-‭ ‬motivi del ricorso‭ ‬-‭ ‬Corte di cassazione Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬25308‭ ‬del‭ ‬28/11/2014‭

impugnazioni civili‭ ‬-‭ ‬cassazione‭ (‬ricoDedotto difetto di specificità dei motivi di appello‭ ‬-‭ ‬Sindacato del giudice di legittimità‭ ‬-‭ ‬Contenuto‭ ‬-‭ ‬Rinvio‭ "‬per relationem‭" ‬alla comparsa conclusionale di primo grado‭ ‬-‭ ‬Sufficienza‭ ‬-‭ ‬Condizioni.‭ ‬Corte di cassazione Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬25308‭ ‬del‭ ‬28/11/2014‭


Quando col ricorso per cassazione venga denunciata la violazione dell'art.‭ ‬342‭ ‬cod.‭ ‬Proc.‭ ‬Civ.‭ (‬nel testo vigente‭ "‬ratione temporis‭"‬,‭ ‬anteriore alle modifiche apportate dal d.l.‭ ‬22‭ ‬giugno‭ ‬2012,‭ ‬n.‭ ‬83,‭ ‬conv.‭ ‬Nella legge‭ ‬7‭ ‬agosto‭ ‬2012,‭ ‬n.‭ ‬134‭) ‬in ordine alla specificità dei motivi di appello,‭ ‬il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione,‭ ‬ma‭ ‬è investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda,‭ ‬potendo ritenere assolto l'onere di specificazione dei motivi d'appello quando il rinvio al contenuto della comparsa conclusionale di primo grado‭ (‬operato dall'appellante‭) ‬non abbia costituito un mero richiamo‭ "‬per relationem‭"‬,‭ ‬ma si sia coniugato con l'espressa censura delle argomentazioni poste a fondamento dell'impugnata sentenza.
Corte di cassazione Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬25308‭ ‬del‭ ‬28/11/2014‭