impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 25662 del 04/12/2014
Ricorso proposto successivamente al primo - Conversione in ricorso incidentale - Ammissibilità - Criteri - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 25662 del 04/12/2014
Il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalità non é essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale. Nel caso in cui i due ricorsi risultino essere stati notificati nella stessa data, l'individuazione del ricorso principale e di quello incidentale va effettuata con riferimento alle date di deposito dei ricorsi, sicché è principale il ricorso depositato per primo, mentre é incidentale quello depositato per secondo. (Nella specie, in presenza di due ricorsi depositati in pari data, la S.C. ha considerato principale il ricorso che ha assunto numeri inferiori sia di cronologico presso l'Ufficio UNEP sia di ruolo ed incidentale quello che ha assunto numeri superiori).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 25662 del 04/12/2014