Sentenza di primo grado riformata in appello - Effetto caducatorio del titolo ai fini dell'esecuzione forzata intrapresa - Decorrenza immediata - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13249 del 11/06/2014
Quando il processo esecutivo sia iniziato o minacciato in forza di sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, la sentenza di riforma resa in grado d'appello si sostituisce sin dalla pubblicazione alla pronuncia riformata, privando quest'ultima della idoneità a legittimare l'instaurazione o la prosecuzione della procedura esecutiva senza che sia necessario attenderne il suo passaggio in giudicato, come conferma la modifica apportata all'art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., che ha eliminato il collegamento necessario tra l'effetto rescindente della sentenza di riforma e il suo passaggio in giudicato.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13249 del 11/06/2014