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impugnazioni civili‭ ‬-‭ ‬impugnazioni in generale‭ ‬-‭ ‬effetti della riforma o della cassazione‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬13249‭ ‬del‭ ‬11/06/2014‭

Sentenza di primo grado riformata in appello‭ ‬-‭ ‬Effetto caducatorio del titolo ai fini dell'esecuzione forzata intrapresa‭ ‬-‭ ‬Decorrenza immediata‭ ‬-‭ ‬Fondamento.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬13249‭ ‬del‭ ‬11/06/2014‭


Quando il processo esecutivo sia iniziato o minacciato in forza di sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva,‭ ‬la sentenza di riforma resa in grado d'appello si sostituisce sin dalla pubblicazione alla pronuncia riformata,‭ ‬privando quest'ultima della idoneità a legittimare l'instaurazione o la prosecuzione della procedura esecutiva senza che sia necessario attenderne il suo passaggio in giudicato,‭ ‬come conferma la modifica apportata all'art.‭ ‬336,‭ ‬secondo comma,‭ ‬cod.‭ ‬proc.‭ ‬civ.,‭ ‬che ha eliminato il collegamento necessario tra l'effetto rescindente della sentenza di riforma e il suo passaggio in giudicato.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬13249‭ ‬del‭ ‬11/06/2014‭