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impugnazioni civili‭ ‬-‭ ‬cassazione‭ (‬ricorso per‭) ‬-‭ ‬controricorso‭ ‬-‭ ‬notificazione‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬13857‭ ‬del‭ ‬18/06/2014‭

Notificazione del controricorso al difensore non domiciliato in Roma‭ ‬-‭ ‬Utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in ricorso‭ ‬-‭ ‬Necessità‭ ‬-‭ ‬Mancanza‭ ‬-‭ ‬Nullità‭ ‬-‭ ‬Sanatoria ex art.‭ ‬156‭ ‬cod.‭ ‬proc.‭ ‬civ.‭ ‬-‭ ‬Applicabilità‭ ‬-‭ ‬Fattispecie.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬13857‭ ‬del‭ ‬18/06/2014‭


Nel giudizio di cassazione,‭ ‬a seguito dell'entrata in vigore della legge‭ ‬12‭ ‬novembre‭ ‬2011,‭ ‬n.‭ ‬183‭ (‬avvenuta il‭ ‬1‭ ‬gennaio‭ ‬2012‭)‬,‭ ‬la notifica del controricorso al difensore che non abbia eletto‭ ‬domicilio in Roma deve essere effettuata,‭ ‬a pena di nullità,‭ ‬all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all'ordine professionale ed indicato in ricorso,‭ ‬fermo restando che,‭ ‬ai sensi dell'art.‭ ‬156,‭ ‬terzo comma,‭ ‬cod.‭ ‬proc.‭ ‬civ.,‭ ‬ove l'atto,‭ ‬malgrado l'irritualità della notifica,‭ ‬sia venuto a conoscenza del destinatario,‭ ‬la nullità non può essere dichiarata per il raggiungimento dello scopo.‭ (‬Nella specie,‭ ‬la notifica era stata effettuata a mezzo del servizio postale presso lo studio del difensore,‭ ‬nel domicilio eletto‭ (‬fuori Roma‭) ‬nel ricorso medesimo‭)‬.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬13857‭ ‬del‭ ‬18/06/2014‭