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impugnazioni civili‭ ‬-‭ ‬appello‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬12900‭ ‬del‭ ‬09/06/2014‭

Domanda di risarcimento dei danni da circolazione stradale‭ ‬-‭ ‬Mancata determinazione del‭ "‬quantum‭" ‬-‭ ‬Presunzione di competenza del giudice adito‭ ‬-‭ ‬Sentenza del giudice di pace‭ ‬-‭ ‬Appellabilità‭ ‬-‭ ‬Riduzione del‭ "‬petitum‭" ‬in corso di causa nei limiti del giudizio secondo equità‭ ‬-‭ ‬Irrilevanza.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬12900‭ ‬del‭ ‬09/06/2014‭


La domanda di risarcimento del danno da circolazione stradale proposta dinanzi al giudice di pace senza determinazione del‭ "‬quantum‭"‬,‭ ‬si presume,‭ ‬in difetto di tempestiva contestazione,‭ ‬di competenza del giudice adito‭ ‬ai sensi dell'art.‭ ‬14‭ ‬cod.‭ ‬proc.‭ ‬civ.,‭ ‬e,‭ ‬quindi,‭ ‬pari all'importo massimo previsto dall'art.‭ ‬7,‭ ‬secondo comma,‭ ‬cod.‭ ‬proc.‭ ‬civ.‭ ‬Ne consegue che la sentenza emessa dal giudice di pace‭ ‬è impugnabile,‭ ‬ai sensi dell'art.‭ ‬339‭ ‬cod.‭ ‬proc.‭ ‬civ.‭ (‬nel testo,‭ ‬applicabile‭ "‬ratione temporis‭"‬,‭ ‬anteriore alle modifiche apportate dall'art.‭ ‬1‭ ‬del d.lgs.‭ ‬2‭ ‬febbraio‭ ‬2006,‭ ‬n.‭ ‬40‭)‬,‭ ‬con l'appello,‭ ‬senza che assuma rilievo l'eventuale riduzione del‭ "‬petitum‭" ‬nei limiti del valore per la pronuncia secondo equità,‭ ‬operata dall'attore in corso di causa,‭ ‬in quanto il momento determinante ai fini della individuazione della competenza‭ ‬è quello della proposizione della domanda.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬12900‭ ‬del‭ ‬09/06/2014‭