Mancanza di motivazione nella sentenza di primo grado - Regressione del giudizio in primo grado - Esclusione - Obbligo del giudice di appello di decidere nel merito - Sussistenza. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13733 del 17/06/2014
Il vizio di nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione non rientra fra quelli, tassativamente indicati, che ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., comportano la rimessione della causa al primo giudice, dovendo il giudice del gravame, ove ritenga la sussistenza del vizio, porvi rimedio pronunciando nel merito della domanda, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 13733 del 17/06/2014