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impugnazioni civili‭ ‬-‭ ‬impugnazioni in generale‭ ‬-‭ ‬incidentali‭ ‬-‭ ‬tardive‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬14609‭ ‬del‭ ‬27/06/2014‭

Ammissibilità nei confronti di qualsiasi capo,‭ ‬anche autonomo,‭ ‬della sentenza‭ ‬-‭ ‬Sussistenza‭ ‬-‭ ‬Fondamento‭ ‬-‭ ‬Inammissibilità dell'impugnazione principale‭ ‬-‭ ‬Conseguenze‭ ‬-‭ ‬Inefficacia dell'impugnazione incidentale tardiva.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬14609‭ ‬del‭ ‬27/06/2014‭


In base al combinato disposto di cui agli artt.‭ ‬334,‭ ‬343‭ ‬e‭ ‬371‭ ‬cod.‭ ‬proc.‭ ‬civ.,‭ ‬è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva‭ ‬(da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione‭) ‬anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale,‭ ‬e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza,‭ ‬indipendentemente‭ ‬dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che,‭ ‬quindi,‭ ‬l'interesse ad impugnare fosse preesistente,‭ ‬dato che nessuna distinzione in proposito‭ ‬è contenuta nelle citate disposizioni,‭ ‬dovendosi individuare,‭ ‬quale unica conseguenza sfavorevole dell'impugnazione cosiddetta tardiva,‭ ‬che essa perde efficacia se l'impugnazione principale‭ ‬è dichiarata inammissibile.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬14609‭ ‬del‭ ‬27/06/2014‭