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impugnazioni civili‭ ‬-‭ ‬revocazione‭ (‬giudizio di‭) ‬-‭ ‬motivi di revocazione‭ ‬-‭ ‬dolo‭ ‬-‭ ‬della parte‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬12875‭ ‬del‭ ‬09/06/2014‭

Revocazione per dolo‭ ‬-‭ ‬Requisiti‭ ‬-‭ ‬Attività fraudolenta e positiva di una parte nei confronti dell'altra determinante l'errore del giudice‭ ‬-‭ ‬Necessità‭ ‬-‭ ‬Mendacio o silenzio su fatti decisivi della causa‭ ‬-‭ ‬Rilevanza‭ ‬-‭ ‬Esclusione.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬12875‭ ‬del‭ ‬09/06/2014‭


Il dolo processuale di una delle parti in danno dell'altra in tanto può costituire motivo di revocazione della sentenza,‭ ‬ai sensi dell'art.‭ ‬395,‭ ‬n.‭ ‬1,‭ ‬cod.‭ ‬proc.‭ ‬civ.,‭ ‬in quanto consista in un'attività deliberatamente fraudolenta,‭ ‬concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare,‭ ‬o sviare,‭ ‬la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità,‭ ‬facendo apparire una situazione diversa da quella reale.‭ ‬Ne consegue che non sono idonei a realizzare la suddetta fattispecie la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria‭ ‬tesi,‭ ‬il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti,‭ ‬che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale,‭ ‬ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte,‭ ‬la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di pervenire all'accertamento della verità.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬12875‭ ‬del‭ ‬09/06/2014‭