impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - dolo - della parte - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 12875 del 09/06/2014
Revocazione per dolo - Requisiti - Attività fraudolenta e positiva di una parte nei confronti dell'altra determinante l'errore del giudice - Necessità - Mendacio o silenzio su fatti decisivi della causa - Rilevanza - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 12875 del 09/06/2014
Il dolo processuale di una delle parti in danno dell'altra in tanto può costituire motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell'art. 395, n. 1, cod. proc. civ., in quanto consista in un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare, o sviare, la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale. Ne consegue che non sono idonei a realizzare la suddetta fattispecie la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di pervenire all'accertamento della verità.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 12875 del 09/06/2014