Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale - forma e contenuto – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18483 del 21/09/2015
Controricorso - Esposizione sommaria dei fatti - Richiamo implicito - Sufficienza - Controricorso contenente ricorso incidentale - Esposizione sommaria dei fatti - Necessità - Mancanza o mero rinvio al ricorso principale - Inammissibilità. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18483 del 21/09/2015
Nel giudizio di cassazione, l'autosufficienza del controricorso, assolvendo alla sola funzione di contrastare l'impugnazione altrui, è assicurata, ai sensi dell'art. 370, comma 2, c.p.c., che richiama l'art. 366, comma 1, c.p.c., anche quando l'atto non contenga l'autonoma esposizione sommaria dei fatti della causa, ma si limiti a fare riferimento ai fatti esposti nella sentenza impugnata ovvero alla narrazione di essi contenuta nel ricorso. Tuttavia, l'atto, quando racchiuda anche un ricorso incidentale, deve contenere, in ragione della sua autonomia rispetto al ricorso principale, l'esposizione sommaria dei fatti della causa ai sensi del combinato disposto degli artt. 371, comma 3, e 366, comma 1, n. 3, c.p.c., sicché è inammissibile ove si limiti ad un mero rinvio all'esposizione contenuta nel ricorso principale e non sia possibile, nel contesto dell'impugnazione, rinvenire gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalla parti, senza necessità di ricorso ad altre fonti.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18483 del 21/09/2015