Impugnazioni civili - appello - poteri del collegio - rimessione della causa al giudice di primo grado - per mancata integrazione del contraddittorio di primo grado – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18496 del 21/09/2015
Presupposto - Pretermissione di litisconsorte necessario - Omessa chiamata del terzo in garanzia - Configurabilità - Esclusione - Ragioni. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18496 del 21/09/2015
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18496 del 21/09/2015
Quando il giudice d'appello rilevi che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio, la rimessione al primo giudice è limitata alle sole ipotesi di litisconsorzio necessario, ex art. 354 c.p.c., perché la violazione del precetto di cui all'art. 102 c.p.c. dà luogo alla pronuncia di sentenza "inutiliter data", per l'oggettiva inidoneità della decisione a produrre effetti nei confronti di tutti i soggetti coinvolti in una situazione giuridica unitaria e plurilaterale, evenienza che non ricorre, invece, nel caso in cui venga omessa la chiamata del terzo in garanzia, atteso che l'iniziativa ex art. 106 c.p.c. dà origine a causa scindibile.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18496 del 21/09/2015