impugnazioni civili - appello - ammissibilità ed inammissibilità - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14167 del 23/06/2014
Deduzione in appello dei soli vizi in rito nelle ipotesi previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Deduzione dei soli vizi di rito al di fuori delle suddette ipotesi - Inammissibilità dell'appello - Fondamento - Limiti - Concessionaria alla riscossione - Estraneità alle questioni di merito - Conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14167 del 23/06/2014
È ammissibile l'impugnazione con la quale l'appellante si limiti a dedurre soltanto i vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso anche nel merito in senso a lui sfavorevole, solo ove i vizi denunciati comporterebbero, se fondati, una rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., dovendo, diversamente ed a pena di inammissibilità dell'impugnazione per difetto d'interesse e non rispondenza al modello legale di impugnazione, dedurre ritualmente anche le questioni di merito, fatta salva solo l'ipotesi in cui l'impugnante non sia un soggetto portatore di un proprio interesse di merito in ordine alla pretesa sostanziale azionata, come nel caso della concessionaria alla riscossione, che è estranea alle questioni inerenti il merito del credito iscritto a ruolo, e che, conseguentemente, è priva dell'interesse a sollevare e a riproporre in sede di gravame tali questioni.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14167 del 23/06/2014