Querela di falso - Proposizione dinanzi alla Corte d'appello in fase d'appello - Rimessione delle parti al tribunale ex art. 355 cod. proc. civ. - Impugnabilità della sentenza da esso adottata - Con ricorso in cassazione - Inammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 14153 del 23/06/2014
Proposta ex art. 355 cod. proc. civ. querela di falso in grado di appello e rimessa la stessa al tribunale con ordinanza della corte di appello (quando essa reputi rilevante, a fini decisori, il documento denunciato di falso), la relativa sentenza, poiché resa all'esito di un giudizio a tutti gli effetti di primo grado, è impugnabile con appello, ai sensi dell'art. 339 cod. proc. civ., e non con ricorso per cassazione, che se ugualmente proposto va dichiarato inammissibile.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 14153 del 23/06/2014