impugnazioni civili - cassazione - procedimento Cassazione e revocazione contro la stessa sentenza – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza interlocutoria n. 20490 del 29/09/2014
Sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. del giudizio di legittimità - Condizioni. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza interlocutoria n. 20490 del 29/09/2014
In pendenza di un giudizio di revocazione, che investa la statuizione su una questione preliminare di rito (nella specie, la dichiarazione d'inammissibilità dell'appello), il giudizio di cassazione avverso la statuizione sul merito, il cui esame è subordinato alla soluzione della questione di rito, deve essere sospeso ex art. 295 cod. proc. civ., atteso il rapporto di pregiudizialità tra le due controversie, mentre ove le due impugnazioni abbiano ad oggetto la stessa statuizione della sentenza impugnata, il giudizio non può essere sospeso dato che la fase rescindente del giudizio di revocazione verte sul denunciato vizio della sentenza e non sul rapporto giuridico su cui si è deciso.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza interlocutoria n. 20490 del 29/09/2014