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impugnazioni civili‭ ‬-‭ ‬cassazione‭ ‬-‭ ‬procedimento Cassazione e revocazione contro la stessa sentenza‭ ‬– Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬5,‭ ‬Ordinanza interlocutoria n.‭ ‬20490‭ ‬del‭ ‬29/09/2014

Sospensione ex art.‭ ‬295‭ ‬cod.‭ ‬proc.‭ ‬civ.‭ ‬del giudizio di legittimità‭ ‬-‭ ‬Condizioni.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬5,‭ ‬Ordinanza interlocutoria n.‭ ‬20490‭ ‬del‭ ‬29/09/2014


In pendenza di un giudizio di revocazione,‭ ‬che investa la statuizione su una questione preliminare di rito‭ (‬nella specie,‭ ‬la dichiarazione d'inammissibilità dell'appello‭)‬,‭ ‬il giudizio di cassazione avverso la statuizione sul merito,‭ ‬il cui esame‭ ‬è subordinato alla soluzione della questione di rito,‭ ‬deve essere sospeso ex art.‭ ‬295‭ ‬cod.‭ ‬proc.‭ ‬civ.,‭ ‬atteso il rapporto di pregiudizialità tra le due controversie,‭ ‬mentre ove le due impugnazioni abbiano ad oggetto la stessa statuizione della sentenza impugnata,‭ ‬il giudizio non può essere sospeso dato che la fase rescindente del giudizio di revocazione verte sul denunciato vizio della sentenza e non sul rapporto giuridico su cui si‭ ‬è deciso.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬5,‭ ‬Ordinanza interlocutoria n.‭ ‬20490‭ ‬del‭ ‬29/09/2014