Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 21397 del 10/10/2014
Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. - Erronea qualificazione della domanda - Poteri della Corte di cassazione - Esame diretto degli atti su cui si fonda il ricorso - Ammissibilità - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 21397 del 10/10/2014
Quando venga denunciata, col ricorso per cassazione, la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., assumendosi l'erronea qualificazione della domanda, il giudice di legittimità non deve limitarsi a valutare la sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investita del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda. (Nella specie, la S.C., cassando la decisione impugnata - che aveva ritenuto prescritto, ex art. 1495, terzo comma, cod. civ., il credito azionato - ha precisato, previo esame della citazione introduttiva recante un'istanza risarcitoria assolutamente generica, che, in difetto di una inequivoca scelta del danneggiato in favore della domanda contrattuale, dovesse considerarsi proposta l'azione di responsabilità extracontrattuale).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 21397 del 10/10/2014