impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - decisione del ricorso - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 19980 del 23/09/2014 doppia 1
Istanza di estinzione ex art. 391, primo comma, cod. proc. civ. - Deposito di documenti necessari al fine di dimostrare l'esistenza della fattispecie estintiva - Notifica dell'elenco alle parti costituite - Necessità - Fattispecie in materia di condono fiscale. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 19980 del 23/09/2014
In presenza di una fattispecie estintiva del processo di cassazione ricollegata al verificarsi, al di fuori del processo, di determinati presupposti che si devono dalla parte far constare alla S.C. (quale, nella specie, quella del condono fiscale regolato dall'art. 16, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, richiamato dall'art. 39 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. nella legge 15 luglio 2011, n. 111), il deposito in sede di legittimità di un'istanza di estinzione accompagnata dai documenti idonei a dimostrarne l'esistenza deve essere preceduto, a cura della parte medesima, dalla notificazione ex art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., alle altre parti costituite dell'elenco dei suddetti documenti, nella cui mancanza il presidente di sezione (o un suo delegato), che ravvisi le condizioni per provvedere con decreto ai sensi dell'art. 391, primo comma, cod. proc. civ., deve disporre, in via preliminare, che la stessa venga previamente effettuata.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 19980 del 23/09/2014