impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - decisione del ricorso - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 19980 del 23/09/2014
Estinzione del processo disposta per legge - Decreto ex art. 391, primo comma, cod. proc. civ. - Ambito di applicazione. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 19980 del 23/09/2014
L'art. 391, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo sostituito dall'art. 15 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), alludendo ai "casi di estinzione del processo disposta per legge", si riferisce sia alle ipotesi in cui l'estinzione del processo è disposta direttamente dalla legge, senza necessità di comportamenti diretti ad integrare la fattispecie estintiva, sia a quelle in cui tali comportamenti siano necessari poiché l'effetto estintivo è previsto dalla norma in ragione del verificarsi all'esterno del processo di cassazione di determinati fatti che poi devono essere rappresentati e fatti constare. Ne consegue che, ricorrendone i presupposti di legge e salvo che si debba necessariamente pronunciare sentenza ovvero ordinanza camerale ai sensi degli artt. 375, n. 3, e 380 bis cod. proc. civ., in entrambi i casi è possibile procedere alla dichiarazione di estinzione con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 19980 del 23/09/2014